IL RIFIUTO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA? NON ESISTE!!!

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umberto.trope
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Iscritto: 18/03/2014

In questi giorni nel nostro Comando della P. L. io (Trope Umberto) e i colleghi Albano Giuliano e Dongiovanni Giovanni, ci siamo interrogati circa l’uso in alcuni verbali del termine “rifiuta contestazione immediata”.
Ebbene, da una disamina dell’art. 200 D.Lgs 285/1992  a nostro parere si evince che:
c.1: …omissis…la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido…omissis..”
c.2 “dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale…omissis…”
c.3 “copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.”
Appare chiaro dunque che la contestazione immediata avviene ogni qual volta l’operatore di polizia stradale procede a contestazione verbale dell’illecito commesso.
La successiva fase di notifica della violazione contestata immediatamente (oralmente) risponde a criteri di economicità e celerità di chiusura del procedimento amministrativo instaurato (per quanto concerne l’Amministrazione interessata) e nel contempo di rendere edotto il trasgressore circa le modalità e le garanzie di difesa.
Attesa la distinzione logica e giuridica esistente fra i tre momenti: dell'accertamento (che ben può avvenire anche oralmente), della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale al trasgressore (Cass., Sez. II, 3 giugno 2008, n. 14668), possiamo dunque avere i seguenti casi:
1.      CONTESTAZIONE (orale) IMMEDIATA e CONTESTUALE VERBALIZZAZIONE:         il trasgressore firma e ritira il verbale. L’operante termina il procedimento con la consegna all’ufficio verbali. Nessun ulteriore adempimento per l’organo accertatore.
2.      CONTESTAZIONE (orale) IMMEDIATA e CONTESTUALE VERBALIZZAZIONE:            il trasgressore NON firma il verbale ma RITIRA copia. L’operante termina il procedimento con la consegna all’ufficio verbali. Nessun ulteriore adempimento per l’organo accertatore. Eventuale notifica all’obbligato in solido (se diverso dal trasgressore ) entro 100 gg da parte dell. Uff. verbali.
3.      CONTESTAZIONE (orale) IMMEDIATA e CONTESTUALE VERBALIZZAZIONE:            il trasgressore NON firma e NON RITIRA copia del verbale. L’operante termina il procedimento con la consegna all’ufficio verbali e il verbale redatto si considera fin da subito notificato in mani proprie. L’operante termina il procedimento con la consegna all’ufficio verbali. Nessun ulteriore adempimento per l’organo accertatore. Eventuale notifica all’obbligato in solido (se diverso dal trasgressore ) entro 100 gg da parte dell. Uff. verbali. (possibile ritorno del trasgressore in comando nei giorni a seguire che, con la coda tra le gambe, chiede se per favore può avere copia del verbale!!! Mi raccomando dateglielo solo facendogli fare l’accesso agli atti… -ndr).
4.      CONTESTAZIONE (orale) IMMEDIATA ma non è possibile procedere alla  CONTESTUALE VERBALIZZAZIONE per esigenze personali del trasgressore o degli operanti:
l’operante provvede a redigere successivamente il verbale di accertamento dell’infrazione indicando l’avvenuta contestazione (orale ) immediata e indicando che il trasgressore <<non intendeva attendere la compilazione del sommario processo verbale in questione>>, oppure la motivazione dell’impossibilità dell’operatore a farlo.
L’operante termina il procedimento con la consegna all’ufficio verbali, il quale notificherà il verbale nei termini di Legge.
5.      ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IN ASSENZA DEL TRASGRESSORE/ OBBL. IN SOLIDO MEDIANTE UTILIZZO DEL “PREAVVISO” CON SUCCESSIVO ARRIVO DEL TRASGRESSORE/ OBBL. IN SOLIDO NELL’IMMEDIATEZZA:  l’operante provvederà a richiedere i documenti ex art. 180 D.Lgs 285/1992 al sedicente trasgressore o all’obbligato in solido, contestando “oralmente” la violazione e provvedendo alla verbalizzazione della stessa, annullando e sostituendo il preavviso redatto in precedenza. Qualora il sedicente trasgressore o l’obbligato in solido non intenda attendere la redazione del verbale, si procede come sub 4).
N.B.: la qualifica di “trasgressore” del soggetto che giunge successivamente, deve essere dichiarata dallo stesso e verbalizzata, senza che sorgano dubbi circa la veridicità della stessa dichiarazione. Ben s’intenda che la dichiarazione deve essere coerente con eventuali altri atti di accertamento espletati.
6.      Sia ben chiaro che in tutti i casi in cui la VIOLAZIONE ACCERTATA comporti una SANZIONE ACCESSORIA, il trasgressore deve consentire l’applicazione della stessa da parte dell’operatore di polizia stradale, rispondendo eventualmente dei reati p.p. dal Codice Penale.

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