Violazione norme contro gli animali - modulistica

Su strada

Con la legge 20 luglio 2004, n. 189 è stato introdotto il Titolo IX bis del Codice Penale “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” (artt. 544 bis e ss.), definiti “esseri senzienti” dall'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2007, cioè capaci di sentire piacere e dolore. Il Titolo IX bis del codice penale comprende:

  • Art. 544-bis. Uccisione di animali;
  • Art. 544-ter. Maltrattamento di animali;
  • Art. 544-quater. Spettacoli o manifestazioni vietati;
  • Art. 544-quinquies. Divieto di combattimenti tra animali;
  • Art. 544-sexies. Confisca e pene accessorie.

Pertanto, una volta accertata la violazione di un precetto delle norme penali sopra indicate, al fine di far cessare la situazione di sofferenza dell'animale oppure semplicemente per ricercare gli elementi di prova, si può procedere tramite il sequestro, che sarà:

  • Preventivo art. 321 cpp, per salvaguardarne le condizioni di salute e il benessere dell'animale. Detto sequestro, può essere fatto solamente dall'Ufficiale di PG e mai dall'Agente di PG, considerato che, l'art. 113 del delle disposizioni di attuazione del cpp, non fa alcun riferimento al 321 cpp.
  • Probatorio art. 354 cpp, nel caso si debba procedere ad accertamenti sanitari per acquisire elementi di prova. Anch'esso deve essere effettuato dall'Ufficiale di PG, ma grazie all'art. 113 del delle disposizioni di attuazione del cpp, in caso di urgenza anche l'Agente di PG può procedere.

Stante l'art. 544 sexies del CP, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Sebbene l'art. 727 cp non preveda uno specifico provvedimento di confisca, la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, risultando reato, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 240 cp, sancendone l'obbligatorietà, qualora vi sia condanna per i delitti contro il sentimento per gli animali, salvo che si dimostri l'appartenenza dello stesso a persona estranea al reato.
Per facilitare la redazione degli atti, sono stati preparati dei verbali e precisamente:

  • Verbale di sequestro preventivo 321 cpp;
  • Verbale di sequestro probatorio 354 cpp;
  • Informativa ai fini della conoscenza del procedimento e verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349, 161 c.p.p., nonché nomina del difensore ex art. 96 c.p.p. e informazione sul diritto di difesa ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p.

Inoltre, in riferimento alla legge regionale delle Marche, regione presso cui presto servizio, sono stati realizzati i seguenti verbali amministrativi, in rifermento alla LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 10:

  • Verbale di sequestro amministrativo L.689/81 in caso di mancata rimozione di elementi che avevano provocato una precedente violazione alla L.R.;
  • Verbale di accertamento violazione alla L.R. 10/97;
  • Verbale di ispezione.

Tutta la modulistica, è facilmente adattabile, visto che è stata realizzata in word.

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