Art. 213 - Persona estranea alla violazione
Buongiorno a tutti,
alla luce della circolare del Min.Int. del 2019 che va a chiarire gli aspetti applicativi del fermo e del sequestro per confisca del veicolo, in caso di applicazione dell'art. 186 c.2 lett.C con veicolo non di proprietà, come va valutata l'assoluta estraneità alla violazione/reato da parte del proprietario? Es: veicolo guidato dal figlio in stato di ebbrezza fermato in piena notte (sembrerebbe evidente che il genitore non può avere contezza del comportamento del figlio). Nel mio comando si dibattono 2 scuole di pensiero:
La prima è: conducente non proprietario = no al sequestro
La seconda è: salvo casi oggettivi (veicolo rubato etc...) di estranietà del proprietario, il veicolo si sequestra per confisca e sarà poi in sede di ricorso al prefetto che il proprietario farà valere le sue ragioni per annullare la confisca (e di conseguenza il sequestro)
E' il concetto di "assoluta estraneità" che vorrei capire come viene in altri comandi interpretato. Voi che linea seguite?
Allego passo saliente della circolare del Ministero
"Salvo casi in cui sia evidente che il proprietario, al momento dell’accertamento
dell’illecito, sia assolutamente estraneo perché l’illecito stesso è stato commesso da altra
persona la cui condotta non può essere a lui in nessun modo collegata, i richiamati
presupposti di fatto che giustificano l’estraneità non possono essere valutati dall’organo
accertatore ma richiedono un esame da parte della Prefettura"

