Occupazione della carreggiata stradale. - Art. 20 C.d.S.
Buongiorno.
Come è noto per le strade urbane e locali (tipo e) ed f) di cui all’art. 2 del codice della strada, prescrive che l’occupazione della carreggiata potrà essere autorizzata solo a condizione che sia previsto un itinerario alternativo per il traffico.
In un piccolo comune per accedere da nord a sud c’è una sola strada a senso unico la cui carreggiata è occupata per una corsia da pedane tavolini sedie e altri oggetti e merce di commercianti.
Se l’itinerario alternativo è rappresentato dal dovere impegnare una lontana strada statale, si può concedere l’occupazione della carreggiata stradale, senza violare le condizioni imposte dalla suddetta norma?
Grazie per le risposte