Alcotes: Art. 354 e 356 c.p.p. Accertamenti Urgenti e Avviso difensore

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Anthony
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Iscritto: 06/10/2011

Diverso tempo fà, in occasione di un controllo mediante l'Alcotest marca “DRAGER” modello ALCOTES 7110 MK III, mi è capitato un episodio, che ancora non racconto per non influenzarvi, ma mi ha dato molto da pensare tale da dover "studiare" uno stratagemma.    Quesito: ( non formulo ancora la domanda per non influenzare le risposte)    Fermiamo un veicolo ed identificato il conducente, notiamo sintomi riconducibili ad una probabile e recente assunzione di bevande alcoliche, ritenendo che sia in stato di ebbrezza alcolica.    Come procediamo nei diversi casi?    ovvero     caso A) accertiamo un valore pari a 0,00 g/l    caso B) accertiamo un tasso alcolemico superiore a 0,00 g/l ma inferiore a 0,51 g/l (nei casi di soggetti di cui all'Art. 186 bis)    caso C) accertiamo un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,81 g/l     caso D) accertiamo un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.    Lasciamo perdere discorsi particolari quali collutori, cioccolatini, ecc. ma di bevanda alcolica vera e propria e soprattutto non pensate a casi specifici o strani.     Vi chiedo:   come e cosa attuate dall'inizio alla fine del controllo ? (di seguito indico gli articoli di legge).     354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.     1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato [c.p.p. 348] prima dell'intervento del pubblico ministero.    2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai . . . . .(omissis).    3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [c.p.p. 245]. [Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'Art. 349.    356. Assistenza del difensore.     1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico . . . . (omissis).    Poi vi spiego la mia problematica . . . .  per l’esatta sequenza delle varie fasi, ma soprattutto in caso di ricorso !

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