VENDITA PESCI IN FORMA ITINERANTE

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stadtpolizei
Ritratto di stadtpolizei
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Iscritto: 02/05/2016

SE UNA PERSONA VENDE IL PROPRIO PESCATO CON UN AUTOMEZZO DOTATO DI BANCO, IN POSSESSO DI DIA SANITARIA, HACCP, MA SENZA AVER PRESENTATO LA SCIA AL SUAP...

CONSIDERATO CHE LA LEGGE COMMERCIO IN PUGLIA NON SI APPLICA A CACCIATORI, PESCATORI, AGRICOLTORI....

CHE SANZIONE APPLICHERESTE?

CONSIDERATO CHE imprenditore ittico è il titolare di licenza di pesca, di cui all'art. 4 del Decreto
legislativo  del 26 maggio 2004,  n. 153, che  esercita, professionalmente ed  in   forma
singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'art. 2 del Decreto
legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, e le relative attività connesse.

In poche parole,

se un ambulante effettua la vendita restando fermo a lungo senza avere clientela da servire viene sanzionato ai sensi di:

Articolo 31 comma 4 della Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24
sanzionato dall’articolo 61 comma 6 della Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24

 

E SE LO STESSO COMPORTAMENTO VIENE TENUTO DA QUELL'IMPRENDITORE ITTICO CHE HA UN FURGONE CON DIA SANITARIA, CHE EFFETTUA LA VENDITA "NON SULLA BARCA" BENSI' IN STRADA..... COME CI SI COMPORTA?

 

CHE SANZIONE SI APPLICA AD UN IMPRENDITORE ITTICO

CHE RESTA A LUNGO FERMO CON UN FURGONE INTENTO A VENDERE PESCI?

PREMESSO CHE SIA IN REGOLA CON

DIA SANITARIA, HACCP, SCARTI.

[principali violazioni:

il “commercio al dettaglio” Art. 3, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 178/2002: “la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all’ingrosso”.

 

Mancata predisposizione (omissis) delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP di cui all’Art. 5 del Reg. 852/2004. Violazione prevista e sanzionata dall’Art. 6, comma 6, del DLgs n. 193/2007, riferita all’obbligo di cui all’Art. 5 del Reg. 852/2004: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000; in misura ridotta: € 2.000.
Mancata attuazione del piano di autocontrollo: le procedure basate sul sistema HACCP non sono attuate o non sono attuate correttamente (es. mancata registrazione dei dati previsti o delle non conformità, mancata verifica dei CCP, ecc…). Violazione prevista e sanzionata dall’Art. 6, comma 8, del DLgs n. 193/2004, riferita all’obbligo di cui all’Art. 5 del Reg. 852/2004: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000; in misura ridotta: € 2.000.
Mancata esecuzione di prescrizioni ufficiali. Nei casi in cui non siano accertati immediatamente il mancato rispetto di requisiti o l’omissione di procedure, ma sia invece accertata l’inadeguatezza di essi, l’autorità competente può impartire prescrizioni, inquadrabili tra i provvedimenti di cui all’Art. 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004. Se la prescrizione non viene eseguita entro il termine assegnato e riportato nella prescrizione, e ciò viene accertato all’atto della successiva verifica, la violazione è quella prevista e sanzionata dall’Art. 6, comma 7, del DLgs n. 193/2007, riferita agli obblighi di cui alle norme sopra esposte per i requisiti e per le procedure: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000; in misura ridotta € 2.000

 

Violazione degli obblighi previsti dall’Art. 16 del DLgs n. 109/1992 per l’etichettatura dei prodotti sfusi (pesci, crostacei e cefalopodi freschi venduti in pescheria o al mercato, congelati, essiccati, come stoccafisso e baccalà, prodotti gastronomici venduti sfusi, ecc…): indicazione della denominazione di vendita, dell’elenco degli ingredienti, delle modalità di conservazione, della percentuale di glassatura per i prodotti congelati glassati. Sanzione amministrativa pecuniaria definita dall’Art. 18, comma 3, del DLgs n. 109/1992: da € 600 a € 3.500; in misura ridotta: € 1.166.

Gli scarti:

Eliminazione di scarti di pescheria con modalità diverse da quelle previste dall’Art. 6 del Reg. n. 1774/2002 (trasporto mediante impresa autorizzata per lo smaltimento mediante termodistruzione o impiego ad uso zootecnico). Violazione dell’Art. 6 del Reg. n. 1774/2002, prevista e sanzionata dall’Art. 4 del DLgs n. 36/2005: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 28.000; in misura ridotta: € 3.000.
    Mancata istituzione del registro delle partite di sottoprodotti di origine animale spedite. Violazione dell’Art. 9 del Reg. n. 1774/2002, prevista e sanzionata dall’Art. 3, comma 1, del DLgs n. 36/2005: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 28.000; in misura ridotta: € 2.000.
    Mancata registrazione delle spedizioni. Violazione dell’Art. 9 del Reg. n. 1774/2002, prevista e sanzionata dall’Art. 3, comma 2, del DLgs n. 36/2005: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 7.000; in misura ridotta: € 1.000.]

 

 

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