dubbio meccanismo sanzionatorio infrazioni riposo settimanale

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Neljorpa
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Iscritto: 07/04/2012

In primo luogo un saluto a tutti;

Secondariamente Vi pongo un quesito che negli ultimi giorni mi sta angustiando ed è oggetto di scontro all'ultimo sangue fra me ed un collega-amico che lavora nel Comando limitrofo al mio.

Il dibattito verte sul significato da dare alla Disciplina del reg. CE 561/2006 in materia di riposi settimanali con grossi risvolti sulle sanzioni da applicare alle relative infrazioni.

Partiamo dal presupposto che le violazioni per riduzione dei riposi giornalieri e settimanali al di sotto dei limiti minimi prescritti sono progressive ed aumentano all’umentare in percentuale dell’ammanco rispetto al minimo dovuto.

La domanda che mi pongo e su cui ho un conflitto di interpretazione con il collega-amico riguarda il seguente aspetto:

Comincio facendo una breve sintesi di ciò che la legislazione europea consente come possibilità massime in materia di riposi settimanali:

Riposo breve (almeno 24 ore) ==> riposo lungo (almeno 45 h.) ==> riposo breve (almeno 24 h.) ==> riposo lungo con recupero dell’ammanco generatosi al primo riposo breve (minimo 45 h. + 21 h.). Tutti questi riposi devono essere intervallati fra loro ad un massimo di 6 turni di 24 ore tra loro.

Finora nessun problema ....... descrivo il problema interpretativo da ora in poi:

Io ritengo che la possibilità di fruire di un riposo settimanale lungo (45 h.) ed uno breve (24 h.) alternati fra loro costituisca un diritto astratto e indipendente dall’effettivo rispetto delle norme. Descrivo la mia idea come se la sequenza teorica sopra descritta fosse stampata su un foglio di carta traslucida, da sovrapporre alla sequenza reale di riposi settimanali concretamente fatta dai conducenti. Questa sovrapposizione deve essere realizzata in modo più favorevole al conducente, cioè ponendo i riposi concreti più brevi in coincidenza di quelli teorici di 24 h. ed i riposi concreti più lunghi in concomitanza con i riposi teorici di 45 h. Se facessimo il contrario sarebbe un trattamento punitivo verso i conducenti perché un riposo reale da 20 h. sovrapposto a un riposo teorico di 45 h. viene sanzionato più pesantemente di quanto non accade se si sovrappone ad un periodo di riposo teorico di 24 h. (questa teoria è detta del lucido-acetato)

Il mio amico - collega crede, al contrario, che il conducente guadagna il diritto di avere un periodo di riposo settimanale breve (24 h.) solo se ha effettivamente e realmente fruito  prima di un riposo settimanale lungo (45 h.). Questa interpretazione può esser vista come un tappeto che si srotola lentamente davanti una persona che cammina su di esso dando allo stesso dei piccoli. Il diritto di dare un calcio al tappeto e srotolarlo si guadagna avendo fruito di un riposo settimanale lungo 45 h. (teoria del tappeto)

Vi mostro ora il seguente esempio con una sequenza di riposi settimanali tutti irregolari:

20 h ==> 20 h. ==> 20 h. ==> 20 h., etc.

Teniamo in considerazione che un riposo settimanale di 20 h. ricade nella seconda fascia sanzionatoria dell’art. 174 se calcoliamo l’ammanco da 24 h. e finisce, invece, nella terza fascia se l’ammanco viene calcolato da 45 h.

Io ritengo  che nella suddetta sequenza si deve calcolare il deficit, una volta a partire da 45 ore. (sanzione più alta, perché il deficit è più grande:. 45-20 h = 25 h.==> terza fascia sanzionatoria) e una volta a partire da 24 ore. (sanzione più blanda perché il deficit è minore: 24 h - 20 h = 4 h. ==> seconda fascia sanzionatoria) e di continuare con questa sequenza fino al quarto riposo che avrà una sanzione alta, perché il deficit deve essere calcolato dal riposo teorico di 70 h. (45 h + 25 h di recupero dal primo riposo breve). In ogni caso per le prime tre settimane credo sia giusto applicare una sanzione elevata e una più bassa alternate tra loro.

Il mio amico e collega, pensa, invece, che nella sequenza di cui sopra, mancando il riposo di 45 h., il conducente non ha diritto di godere di un successivo periodo di riposo di 24 h. In siffatte circostanze tutti gli ammanchi delle prime 3 settimane devono, quindi, essere calcolati a partire da 45 h. e tutte le sanzioni risultano in terza fascia.

Cosa ne pensate di queste due diverse interpretazioni?

Gabriele
 

 

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