art. 126 - bis C.d.S. - Prassi operativa

8 risposte [Ultimo contenuto]
giuseppe.cravero
Ritratto di giuseppe.cravero
Offline
Iscritto: 15/10/2011

Stim.mi colleghi,

con la presente richiedo un Vostro parere, cioè qual'è la prassi adottata presso i Vostri Comandi, in merito a quanto segue.

Sovente capita che dopo la redazione e notificazione del verbale di violazione all'art. 126 - bis, comma 2, l'interessato, oltre a pagare la sanzione pecuniaria, faccia pervenire la dichiarazione dei dati del conducente prima omessa.

Il mio parere è che la dichiarazione tardiva debba essere archiviata e non si debba procedere alla decurtazione dei punti in quanto si è già elevato verbale per la mancata presentazione nei termini.

Nella sostanza, ritengo che vi sarebbe disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi e coloro che invece pagano la sanzione ma non fanno pervenire alcunché.

Tuttavia, la norma, relativamente al caso propspettato non dice alcunché, ed in più non vi è uniformita di comportamenti tra i vari Comandi, ovvero alcuni decurtano anche i punti ed altri no.

Come vi comportate Voi? Vi è qualche circolare o risoluzione che dirima chiaramente la questione?

Se non vi è nulla in merito, è possibile rinvenire qualche principio, desumibile da altra disposizione, che vieti o permetta di applicare entrambe?

Io ho trovato questa circolare, ma è riferita ad altra casistica, anche se, nella parte che ho evidenziato, espliciti che si applica il 126 - bis comma 2, per il ritardo nella comunicazione dei dati oltre il termine prescritto.

Grazie anticipatamente per l'aiuto e porgo cordialissimi saluti.  

 

SOPROV.it © 2011 C.F. MBRNGL54E26G478U, per info clicca qui.