Art. 213/4° ed Art. 193 cds

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Gianni Spedale
Ritratto di Gianni Spedale
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Iscritto: 17/02/2012

Salve a tutti vorrei che mi aiutaste ha risolvere un dilemma :

Dovendo applicare l'art. 213/4° cds ( circolazione con veicolo sequestrato ) per recidiva circolazione di un veicolo scoperto da assicurazione RC, nel prontuario di G. Protospataro leggo, fra le note operative sia di codesto art. che di quelle dell'art. 193 cds, che bisogna applicare su strada all'atto del controllo,entrambi gli articoli art. 213/4° + art. 193 cds.

Questo è quanto dice il prontuario, che altro non è che la sintesi commentata del CDS, pertanto legge dello Stato leggiferato dal Governo, che noi Ag. operanti siamo tenuti a far rispettare agli utenti della strada .

Fino a uà nulla da eccepire ed io condivido ienamente .

Il mio Comando, in data 08.06.2012 ha emanato una circolare interna a firma del Dirigente, inerente le procedure operative da applicare in caso di presenza di art. 213/4° cds.

La stessa reita testualmente : Ove si accerti la abusiva circolazione di un veicolo per cui sia pendente un provvedimento di sequestro amm.vo , a carico del trasgressore andrà contestato il solo art. 213/4° cds senza provvedere a nuovo equestro , ma provvedendo alla redazione del verbale di cambio custodia ove se ne ravvisino gli estremi .

Tutto questo dopo aver chiesto parere alla locale Prefettura proprio sulla fattispecie della circolazione in violazione dell'art. 193 cds .

Quindi, in poche parole il mio Comando ci scrive e ci dice che se all'atto del controllo riscontriamo un veicolo che circola nuovamente senza la copertura assicurativa e che ancora risulta sottoposto a sequestro amm. vo non ancora svincolato secondo le disposizioni di legge, NOI dobbiamo applicare solo l'art. 213/4° cds e basta, senza aggiungere altra infrazione per art. 193 cds .

Questa procedura è contraria a quello che dice il CDS, ed ècontrario pure alle procedure operative applicate dalla Polstrada e dai C C ( confronto avuto con vari colleghi dei due Corpi ), in più le altre forze di Polizia Locale applicano le stesse procedure della doppia infrazione applicando al veicolo il c.d. SiVes Bis, cioè la reiterazione dell'art. 192 cds con relativo nuovo SiVes .

Ora in virtù di quanto sopra esposto, chiedo lumi sulla procedura corretta e legale da applicare in questi casi, in piùse il veicolo DEVE essere riaffidato al trasgressore oppure alla ditta .

Speranzoso di essere steto chiaro e scusandomi della lunga descrizione attendo Vostre notizie .   

Grazie Gianni Spedale

 

P.S. - Una circolare interna può sovvertire le leggi dello Stato ????

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