Art. 218-ter CdS - Sospensione della patente in relazione al punteggio
Il comma 1 dell'Art. 218-ter CdS elenca le sanzioni a seguito dell'accertamento delle quali è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (qualora il punteggio attribuito alla patente posseduta sia inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite).
Alcuni colleghi riferiscono di avere dubbi sull'interpretazione del comma 3 del suddetto articolo, il quale recita:
"3. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, la durata della sospensione prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo."
La mia interpretazione è che qualora un conducente provochi un sinistro stradale cosidetto "autonomo" anche con semplice fuoriuscita dalla sede stradale (un classico 141 commi 2/11) senza altre violazioni al CdS, io NON applico la sospensione della patente, a meno che non abbia contemporaneamente violato uno degli articoli indicati dal comma 1 dello stesso Art. 218-ter comma 2 (lettere a, ..., ... q): solo in quest'ultimo caso applico il RADDOPPIO della durata della sospensione dlla patente.
L'interpretazione di alcuni colleghi è, invece, che la norma disponga la sospensione breve della patente (raddopiata) anche per questo semplice caso di sinistro stradale con fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo e senza ulteriori violazioni contestate al di fuori del 141 commi 2/11.
Quale è il vostro parere?