art. 93 c7- ter fermo amministrativo
Buongiorno a tutti, volevo porre il seguente quesito.
In base all'art.93 c7-ter , il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per un massimo di 60 giorni, possiamo darlo in custodia al trasgressore oppure siamo obbligati a darlo al custode acquirente o custode previsto dalla prefettura?
Il dubbio mi nasce dal fattoche l'art.93 c7 parla ^ ^ che viene riconsegnato al conducente....... e comunque decorsi 60 giorni.^^
art.93 c7 ter ................ . Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'art.214 , in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente , al proprietario o al legittimo detentore , ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1 ter o, comunque , decorsi 60 giorni dall'accertamentodella violazione.
l' art. 214 parla che salvo i casi di rifiuto.............. , il veicolo deve essere dato in custodia all'avente diritto.
Per quanto comprendo affiderei il veicolo al trasgressore .
Vi sarei grato di una vostra opinione. Vincenzo

