Invito fornire informazioni relazione tra art 180/8 e art 126 bis
Nel caso in cui non è possibile identificare il conducente di un veicolo perchè non si ferma o non fornisce i documenti per la guida, al fine di dar corso alla procedura (art. 202 c. 3) per la contestazione dell'art. 192, si notifica al proprietario del veicolo il verbale di violazione dell'art. 192 con l'invito ai sensi dell'art. 180/8 di presentarsi, in breve tempo (max 10 gg) presso un comando di polizia per fornire informazioni sulla persona che era alla guida al momento della violazione. Quindi tali dati, insieme con il verbale, vengano inviati alla Prefettura che stabilendo l'importo della sanzione emette Ordinanza Ingiunzione.
Nel caso in cui il proprietario non ottempera all'invito si sanziona ai sensi dell'art. 180/8 inviando comunque il verbale al 192 in Prefettura.
Dato che per il 192 sono previsti dei punti di decurtazione dalla patente è forse più giusto inserire solo l'invito ai sensi dell'art. 126 bis con termine 60 gg e nell'eventualità di mancata comunicazione sanzionare solo al 126 bis?

