NOTIFICA PER COMPIUTA GIACENZA

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m.falossi
Ritratto di m.falossi
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Iscritto: 22/03/2013

Salve a tutti

In caso di temporanea assenza del destinatario,per considerare valida la notifica tramite raccomandata,non è sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuto deposito ma è necessario che l'ente accertatore produca l'avviso di ricevimento della CAD a dimostrazione che tale comunicazione è stata effettivamente ricevuta dal destinatario.Così almeno mi sembra abbia disposto la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza 10012/2021.

Ora, posto che spesso dietro ad una temporanea assenza del destinatario può nascondersi una "permanente" assenza e che la CAD non venga ricevuta dal destinatario, se il verbale è restituito con la dicitura della COMPIUTA GIACENZA, com'è corretto procedere per evitare contestazioni da parte di quel destinatario che dopo alcuni anni vede recapitarsi una cartella cartella esattoriale per un verbale non ricevuto?

Analoga situazione a mio avviso è quella delle notifiche ex art.140 cpc quando la raccomandata RR non è ricevuta dal destinatario: in questo caso la notificazione è comunque valida o occorre procedere ai sensi dell'art.143 cpc per irreperibilità?

Vi ringrazio

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