Polizze estere per veicoli con targa italiana stazionanti in Italia - esclusione

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Stefano GIAMPIETRO
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Iscritto: 17/07/2013

A seguito della discussione sul forum ove si parlava di assicurazioni estere su veicoli immatricolati in Italia (https://www.soprov.it/forum/supporto-operativo/codice-della-strada/assic...), apro questo nuovo argomento.

Essendomi sorti più dubbi che altro, ho sottoposto la questione ad illustre collega, Commissario Giuseppe Carmagnini, responsabile U. O. Contenzioso e Supporto giuridico della Polizia Municipale di Prato, che metto a disposizione a Voi colleghi.

Il quesito è stato:

"è capitato di trovare circolanti autovetture immatricolate in Italia che abbiano però una polizza assicurativa estera (tipicamente Francese o Romena), e non per importazione tra uno stato membro all’altro (cfr. comunicato ISVAP 07/02/2011); l’assicurazione risultava stipulata sulla targa italiana oppure sul telaio dell’autovettura. Tralasciando il caso che se la compagnia assicuratrice non risulta essere autorizzata nel ramo 10 pertanto il veicolo palesemente risulta essere non assicurato, da domanda è: nel caso che la compagnia assicuratrice estera avesse (anche) un’autorizzazione da parte dell’IVASS ad operare in Italia nel ramo 10 in stabilimento o libera prestazione di servizio, l’assicurazione è da ritenersi valida a tutti gli effetti oppure, essendo comunque questa stipulata all’estero ma su veicolo italiano, con conseguente polizza e documentazione straniera, è da ritenersi inefficace e pertanto devesi applicare l’art. 193 c. d. s. (dovendo in pratica avere un veicolo italiano soltanto polizza italiana)?"

La risposta è stata:

"La direttiva 72/166/CEE e poi la direttiva 2009/103/CE, hanno previsto una serie di criteri a cascata per individuare lo Stato in cui il veicolo staziona abitualmente e dove il veicolo deve essere assicurato (1).  Quindi, si conclude che l'unico modo di assicurare il veicolo con targa italiana, per la circolazione in Italia sia quello previsto dall'articolo 130/1 del codice assicurazioni private (L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti), rimanendo inapplicabile, peraltro, la copertura automatica in Italia, nè essendo possibile altrimenti coinvolgere l'UCI se non nei casi ordinari di veicoli non assicurati, nè la Consap che non si occupa di tali casi.
Pertanto, se il veicolo immatricolato in Italia ha solo l'assicurazione straniera e questa non è almeno autorizzata ad esercitare in Italia in regime di di libertà di prestazione di servizi, ritengo che si debba applicare l'articolo 193 cds. Quanto alla documentazione assicurativa si ricorda che le imprese autorizzate in regime di libera prestazione di servizi non possono avere sedi, neanche secondarie, agenzie, uffici, etc. in Italia e il rappresentante sinistri, che deve essere necessariamente nominato perchè la compagnia possa operare in tale regime, non può stipulare polizze in Italia. Tuttavia, la regolarità della documentazione assicurativa si evince dal fatto che il nominativo e l'indirizzo del Rappresentante sinistri devono essere espressamente indicati nel contratto di assicurazione, nel certificato e nel contrassegno rilasciati all'assicurato e dal fatto che il certificato ed il contrassegno di assicurazione devono avere le caratteristiche di cui al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 (dove è specificato che il regolamento si applica anche alle imprese autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi). Pertanto, ritengo che per un veicolo stazionante abitualmente in Italia non si possa ritenere valida una documentazione assicurativa che non sia conforme al citato regolamento, anche se rilasciata all'estero da una compagnia assicurativa che pure sia autorizzata in Italia per il ramo 10.

(1) «territorio in cui il veicolo staziona abitualmente»:
a)il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea; o
b)qualora non sia prevista l’immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questo rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d’immatricolazione, il territorio dello Stato in cui tale targa o segno sono stati rilasciati; o
c)qualora non siano previsti immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore; o
d)qualora il veicolo sia privo di targa di immatricolazione o rechi una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e sia rimasto coinvolto in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l’incidente, ai fini della liquidazione del sinistro, come previsto dall’articolo 2, lettera a), o dall’articolo 10."

 

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