Procedura violazione art 192
Vorrei sapere che procedura seguite nel caso di violazione dell'art. 192 c. 2 CdS.
Caso e procedura seguita: in seguito ad una qualsiasi violazione del CdS (es. art. 7) , su strada il conducente di un veicolo a motore rifiuta di esibire la patente guida e si allontana senza nemmeno dare il tempo di chiedere le generalità. Si verifica che il veicolo risulti non rubato, assicurato e revisionato. Quindi si redigono due verbali distinti uno per la violazione dell'art. 7 ed uno per quella dell'art. 192.
Si notificano all'intestatario del veicolo entrambi i verbali unitamente all'invito, ai sensi dell'art. 180, di fornire, in tempi brevi ad esempio 7 giorni, le generalità ed i dati della patente della persona che era alla guida al momento della violazione.
Se questi non risponde si applica la sanzione dell'art 180 c. 8 e si invia tutto in Prefettura per la determinazione della sanzione.
Dato che la sanzione del 192 prevede la decurtazione di punti, il dubbio che abbiamo è se è necessario predisporre, anche o solo,l'invito ai sensi dell'art 126 bis. L'adottare entrambi gli inviti ci sembra poco chiaro e prevedere solo quello ai sensi dell'art 126 bis ci appare poco stringente dato che vengono dati 60 gg.
Come operate in questi casi?

