quesito, art. 80 c14 mancanza di revisione

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ducaconte64
Ritratto di ducaconte64
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Iscritto: 15/06/2016

Buongiorno a tutti, vorrei porre un quesito  sull'esatta applicazione dell'art.80  c.14.

Sul prontuario cds , in parole povere , viene riportato che l'agente accertatore sul libretto deve scrivere che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino alla effettuazione della visita di revisione ed il conducente è autorizzato a condurre lo stesso fino______ ( indicare la località) quale luogo di custodia.

Esempio:

1) Se il veicolo viene verbalizzato a Genova, si può autorizzare a condurre lo stesso fino ad Udine come luogo di custodia? 

2)Il conducente può prendere l'autostrada per recarsi sul luogo da lui dichiarato ? o raggiungere la localita in questo caso Udine solo utilizzando le strade statali? 

3) Prendere il traghetto per recarsi a Palermo e quindi viaggiare il giorno successivo dalla verbalizzazione?

4) Esiste qualche limite di chilometraggio oltre il quale il conducente non può essere autorizzato a condurre il veicolo?

Il codice della strada parla che in mancanza di revisione del veicolo, il conducente è autorizzato a condurre il veicolo al più vicino centro di revione per le vie più brevi.

Il prontuario del cds in poche parole va in contraddizione allo stesso codice dicendo altre cose come sopra  descritto.

Non vorrei che l'agente accertatore autorizzasse il conducente a proseguire il viaggio per centinaia di chilometri ed in caso di incidente serio si vedrebbe citato da qualcuno ( assicuratori o altri) a rispondere di qualcosa di spiacevole.

Scusate se mi sono prolungato.

Ringrazio, se qualcuno ha qualcosa di certo sull'argomento.

 

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