Quesito smarrimento targa ripetitrice rimorchio.
Quesito: Nel 2011 viene fatto una deuncia per smarrimento targa ripetitrice del rimorchio.
Nel caso in cui oggi la motrice e di conseguenza il rimorchio circola con la targa ripetitrice riportando i dati della targa oggetto di denuncia, è da verbalizzare con art. 102 c.2 e 6 ? nel senso che trascorsi i 15 giorni non si è proceduto a rimmatricolare la motrice con nuove targhe?
Faccio notare che prima del 2013 il codice della strada all'art. 100 parlava che i rimorchi dovevano apporre una targa ripetitrice contenente i dati della targa della motrice.
Dal 2013 nell' art. 100 non vi è più cenno che i rimorchi debbano avere la targa ripetitrice.
Oggi ci troviamo con tre casi:
1) rimorchio immatricolato prima del 2013 che deve apporre la targa ripetitrice .
2) rimorchio immatricolato prima del 2013 che può chiedere una nuova immatricolazione ( nuove targhe ) e pertanto non deve apporre la targa ripetitrice.
3) rimorchio nuovo , immatricolato dopo il 2013 con una propria targa.
Il quesito nasce perchè oggi sussiste sempre il 1 caso e la normativa prima del 2013 lo citava nell'art. 102 e nell'art.100, Oggi nei due articoli per magia non sono più previsti.
Qualcuno gentilmente può dirmi se oggi bisogna sempre verbalizzare quanto sopra esposto ?
Esiste qualche circolare in merito?
Vi ringrazio Vincenzo