AUTO CON KM RIBASSATI: TRUFFA
Segnalo a tutti i colleghi la feschissima sentenza della Cassazione che , senza dubbio, fornisce un ulteriore elemento all'attivita' di polizia giudiziaria collegata ai reati connessi alla circolazione stradale ed al controllo dei veicoli.
Cassazione penale sez. II sentenza 17.09.2013 n. 38085
Svolgimento del processo
1.1)
-
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 10.02.2012 assolveva l'odierno ricorrente:
R.P.;
dal reato di truffa, ex art. 640 c.p., in danno di L. ed V.A. che, mediante l'artificio ed il raggiro di nascondere
il reale chilometraggio dell'autovettura "Pajero", ben superare a quello apparente di Km. 100.200, li
induceva in errore circa la percorrenz
a del veicolo e li convinceva a ritenere congruo il prezzo richiesto di
Euro 11.00,00, procurandosi così un indebito profitto con pari danno per le persone offese;
1.2)
-
Il PM presso il Tribunale di Cosenza proponeva impugnazione avverso tale decisione e
la Corte di
Appello di Catanzaro, con sentenza del 13.12.2012 accoglieva i motivi proposti e, in riforma della decisione
di 1 grado, riteneva la penale responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di truffa contestato e
condannava l'imputato alla
pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00, di multa, oltre al rimborso delle
spese processuali in favore della parte civile;
2.0)
-
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) e e).
2.1)
-
Il ricorren
te censura la decisione impugnata per omessa ovvero illogica valutazione delle prove, ivi
compresa la prova ritenuta decisiva dal medesimo ricorrente che egli aveva proposto all'acquirente V. di
andare insieme a Reggio Emilia per ritirare l'autovettura;
-
il R. osserva che da tale circostanza emergeva la sua buona fede perchè, ove avesse avuto in animo di
alterare il contachilometri della vettura, non avrebbe proposto all'acquirente di andare a ritirare insieme il
veicolo esponendosi così al rischio che il
V. potesse controllare la portata originale del chilometraggio;
-
il ricorrente deduce che da tale circostanza la Corte di appello avrebbe dovuto ricavare la prova che egli
non aveva alterato il chilometraggio e che era all'oscuro della percorrenza effet
tiva del veicolo;
2.2)
-
Tali ultime valutazioni erano quelle ritenute corrette dal giudice di primo grado, che aveva mandato
assolto l'imputato sotto il profilo della mancanza di una prova certa in ordine alla consapevolezza
dell'effettivo chilometraggio
della vettura e, al riguardo, il R. osserva che la sentenza di secondo grado
andava censurata per omessa motivazione sul punto;
2.3)
-
Invero, in caso di riforma della sentenza di primo grado, incombeva al giudice di appello l'obbligo di
una motivazione
rafforzata, comprensiva della confutazione degli argomenti più rilevanti della prima
sentenza, superati nella specie con affermazioni apodittiche;
2.4)
-
La sentenza impugnata era erronea per avere ravvisato il delitto di truffa mentre nella specie si
pot
eva al più ritenere una responsabilità di tipo civilistico da parte del venditore R.
Motivi della decisione
3.1)
-
Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate dalla Corte di appello con
una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta
possibile in questa sede procedere ad una
rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo
grado di giudizio di merito.
3.2)
-
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha congruamente motivato in
ordine alla prova sulla responsabilità del prevenuto,
osservando:
-
che , dopo l'acquisto, il chilometraggio era risultato il doppio di quello riportato sul contachilometri, sicchè
il V. riteneva che il prezzo di acquisto avrebbe dovuto essere molto inferiore;
-
che però l'acquirente era stato indotto ad ac
quistare l'auto al maggior prezzo richiesto dal R. perchè
raggirato sull'entità dell'effettivo chilometraggio percorso, ritenendo corretto il dato riportato nel
contachilometri, per la fiducia che nutriva nel venditore R. a causa del pregresso rapporto di
amicizia e, per
le dichiarazioni di quest'ultimo che gli aveva assicurato che l'auto era stata di frequente controllata e
revisionata;
3.3)
-
Si tratta di una motivazione congrua perchè aderente alle risultanze processuali ed esente da illogicità
evidenti
perchè conforme alle massime di comune esperienza;
-
per contro, i ricorrenti propongono delle
valutazioni delle medesime prove, del tutto alternative a quelle compiute dalla Corte territoriale che non
tengono conto della motivazione impugnata, laddove pr
ecisa come il V. aveva dichiarato che il R. gli aveva
sempre taciuto il nome del precedente proprietario, così impedendogli di controllare le condizioni della
vettura, e che, successivamente, gli aveva poi confessato di avere sempre saputo quale fosse il r
eale
chilometraggio della macchina;
-
la Corte di appello ricava da tali elementi la prova dell'elemento soggettivo del delitto ascritto
all'imputato, prova che ritiene confermata dalla circostanza che il R. aveva pagato per il veicolo una cifra di
gran l
unga inferiore a quella richiesta al V. dichiarando però al medesimo di avere acquistato il mezzo ad un
prezzo più alto e più vicino a quello chiesto;
-
a fronte di tale motivazione analitica e congrua , le contrarie deduzioni difensive sono inammissibili
in
questa sede ove, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a
sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle
fonti di prova, essendo piuttosto
suo compito stabilire
-
nell'ambito di un controllo da condurre
direttamente sul testo del provvedimento impugnato
-
se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi
a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da
fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
La Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione di merito, nè può stabilire se questa
propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno
originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento. (Cassazione
penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 12255).
3.4)
-
Le motivazioni sin qui esposte evidenziano l'infondatezza del motivo relativo alla negata sussistenza di
un mero inadempimento civile, posto che la Corte di appello ha evidenzi
ato la prova in ordine alla
consapevolezza dell'imputato:
-
sul reale chilometraggio dell'autovettura,
-
sul suo reale ed inferiore valore,
nonchè:
-
sugli artifici e raggiri posti in essere per trarre in errore la persona offesa, sicchè sono state
corretta
mente e sia pure implicitamente escluse le ipotesi di inesistenza del reato, per come prospettate
dal ricorrente.
3.5)
-
Risulta perciò chiara l'infondatezza dei motivi proposti, non essendo stata ignorata alcuna prova
decisiva ed avendo proceduto la Cort
e di appello a rivisitare tutto il materiale probatorio, argomentando
anche riguardo alla precedente decisione ed indicando gli elementi giustificativi della difforme valutazione,
confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute ne
lla prima sentenza e
supportando in tal modo un apprezzamento di merito proprio del grado. Cassazione penale, sez. 6^,
19/12/2012, n. 1514.
3.6)
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I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascuran
o
di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato,
proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da
ritenersi inammissibili.
3.7)
-
L'inamm
issibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al
motivo relativo alla eventuale prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione
conseguente alla manifesta infondatezza dei moti
vi non consente il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.
129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudiz
io di
legittimità. (Cassazione penale Sez. 2^, 21 aprile 2006, n. 19578) 3.8)
-
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del pro
cedimento, nonchè
-
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità
-
al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro
1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; nonchè alla ri
fusione delle spese
sostenute in questo dalle parti civili, V.L. e V. A., liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori come per legge,
quali: spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al
versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese
sostenute in questo grado dalle parti civili, V.L. e V.A., liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori come per
legge.
Così deciso
in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013

