Biglietto di invito art. 15 tulps
Salve a tutti, avrei un quesito da porvi in merito all'invito ai sensi dell'art. 15 del tulps.
Fino ad ora abbiamo seguito la seguente procedura con stranieri invitati a presentarsi presso la Questura:
1) si compila biglietto di invito, plurilingue, specificando che in caso di mancata comparizione, sarà applicata nei suoi confronti, la sanzione amm.va da Euro.... a Euro ....
2) La Questura risponde che lo straniero non si è presentato.
3) trasmettiamo il tutto alla locale Prefettura
4) La Prefettura emette Ordinanza Ingiunzione nella quale riporta tutto lo svolgimento dei fatti e ingiunge allo straniero di pagare la relativa sanzione specificandone i termini e le modalità.
5) il Comando operante provvede alla notifica dell'Ordinanza in questione allo straniero.
PROBLEMA
Fino ad ora la Prefettura emetteva l'Ordinanza Ingiunzione, ma ora un nuovo dirigente non è daccordo e specifica che l'ufficio di Polizia che ha operato, deve specificare meglio nell'invito, le modalità di pagamento, di eventuale ricorsi etc.
DOMANDA
Penso che la Prefettura sbagli, in quanto è loro compito emettere la relativa Ordinanza Ingiunzione, infatti il biglietto di invito è solo un avviso e non una contestazione.
Potreste darmi una risposta e magari indicarmi in base a quale legge e articolo , è compito della Prefettura emettere l'ordinanza?
Vi ringrazio
Cristiano Gdf