Art. 103 C.d.S. c. 1. – Cancellazione di veicoli per esportazione
Il nuovo testo dell’art. 103, comma 1, c.d.s., introdotto dal decreto legislativo n. 98/2017 (istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà) ed entrato in vigore il 1° gennaio 2020, prevede che, per la definitiva esportazione all'estero di veicoli, l’intestatario o l’avente titolo è tenuto a chiederne preventivamente la cancellazione dall’ANV e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione. Inoltre, la cancellazione può essere disposta solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.
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