Articolo 219 ter e riconseguimento patente: Chiarimenti

Autorità:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
18 Giugno 2015
Nr.
14549
Oggetto:
Art. 219, comma 3 ter, del codice della strada. Ricorsi avverso diniego riconseguimento patente per mancato decorso del triennio
Descrizione:

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione per accertamento del reato si intende esclusivamente quello compiuto dal giudice penale nel processo; in tale sede il giudice compie un accertamento completo ed esaustivo dei fatti addebitati all’imputato e della sua colpevolezza. Precisa ancora la Corte di cassazione che solo la sentenza di condanna contiene l’accertamento del reato ed il giudizio di colpevolezza; e ciò anche in caso di patteggiamento; ai fini penali, non vi è alcuna differenza concettuale tra “accertamento del reato” e “sentenza di condanna” (Cass. pen, sez. IV, 11.8.2004, 34293).
Il momento della commessa infrazione non può certamente essere inteso come “data di accertamento del reato” ai sensi della medesima norma, dal momento che non implica alcun accertamento, tanto meno di un reato; prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, anche in virtù del principio costituzionale di presunzione di innocenza, vi è soltanto la contestazione di un reato. Anche a prescindere dal dato letterale della norma, che fa riferimento al “reato” e non genericamente al fatto o all’illecito, si ritiene che non vi sarebbe ragione alcuna, sul piano sistematico, di una interpretazione “correttiva” della lettera della legge.

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