Proventi art. 208 C.d.S. Dipartimento Funzione Pubblica

Autorità:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
9 Luglio 2013
Nr.
Prot. 206
Oggetto:
Dipendenti del Corpo di Polizia Provinciale e Municipale. Proventi delle Sanzioni amministrative. Art. 208, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 285 del 1992
Descrizione:

Si fa riferimento alle pregresse note pervenute da codesti Enti in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 208, comma 4, del Codice della Strada.
Tale disposizione prevede, tra le plurime potenziali finalità, la destinazione dei proventi "a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12."
Il comma 1 dell'art. 208 elenca gli enti titolari di tali proventi, e cioè le Province ed i Comuni qualora le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei rispettivi enti, mentre il comma 5 stabilisce esplicitamente che la determinazione delle quote di ripartizione dei proventi in parola debba essere annuale e stabilita con delibera della giunta dell'Ente territoriale competente.

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