applicazione art.189 comma 9bis

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titae
Ritratto di titae
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Iscritto: 01/11/2016

in riferimento all'art.189 9bis e  in virtù della previsione di un vero e proprio obbligo giuridico di soccorso a favore degli animali vittime di incidenti stradali, esistono approfondimenti su questo argomento? o sentenze di cassazione che sono entrate in merito a tale obbligo?

In provincia di Sondrio gli incidenti a carico di fauna selvatica-cervi e caprioli in primis- sono parecchi e nella stragrande maggioranza dei casi, succedono di notte.
La velocità? Qualche bicchiere di troppo? oppure, la collisione non immediatamente mortale per il selvatico che va a  morire poco lontano dalla strada ? o ancora, il conducente, prima si carica l'animale morto e se lo porta a casa, e poi si presenta per la richiesta di risarcimento del danno ....
Il modus operandi del corpo di polizia provinciale è quello di sanzionare se l'utente si presente "la mattina dopo", previo accertamento sul luogo dell'incidente dei segni della collisione e/o rinvenimento della carcassa dell'animale e documentazione fotografica del veicolo coinvolto.......ma i giudici di pace non sempre concordano.
Ecco perché chiedo se esistono approfondimenti a riguardo.
L'art.189 9bis sembra non consentire all'utente della strada di valutare da sè l'entità della collisione, sopratutto se l'animale si allontana ( traccie di sangue/peli o altri liquidi biologici sono valutabili da personale esperto) e sopratutto, la richiesta di rimborso a danni da collisione con fauna selvatica, è subordinata all'intervento di un'organo di polizia di cui all'art.12 cds che certifichi la regolarità del veicolo e delle condizioni sanitarie del conducente ( la regione Lombardia prevede un fondo di risarcimento ma alle condizioni appena elencate). Ma rimborso a prescindere, che cos'è questo obbligo giuridico di soccorso?

 

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