Depenalizzazione Guida Senza Patente. Notifica a Obbligato in Solido
Buon giorno a tutti, vorrei porre un quesito:
a seguito della depenalizzazzione del reato di guida senza patente (D.Lgs. 8/2016) la Prefettura mi restituisce la N.d.R. (fatto accaduto nel 2015 per il quale l'azione penale non è stata ancora esercitata) disponendo la redazione del processo verbale amministrativo ex art. 116 commi 15 e 17 del vigente C.d.S..
Redigo il Verbale e lo notifico al trasgressore (all'epoca soggetto indagato) e al proprietario del veicolo (obbligato in solido), il quale all'epoca dei fatti non poteva essere chiamato a rispondere di alcunchè (se non per incauto affidamento ex art. 116 c. 14, per la cronaca all'epoca non ho contestato nulla al proprietario) e non procedo al fermo amministrativo in quanto il veicolo appartiene a persona diversa dal trasgressore.
Il legale del proprietario propone ricorso al Prefetto adducendo la ILLEGITTIMITA' del verbale per palese Violazione dell'art. 1 della L. 689/81 e, più in generale, del principio di legalità. Aggiunge "la retroattività prevista dalla norma di depenalizzazione è semplice espressione del principio penalistico del favor rei e, come tale, riguarda solamente il reo, non certo il coobbligato in solido che è estraneo alla fattispecie penale e resta estraneo a quella amministrativa". In conclusione chiede l'annullamento del verbale.
Cosa ne pensate? Corretto notificare il verbale amministrativo ex art. 116 commi 15 e 17 C.d.S. ( a seguito di reato depenalizzato) anche al proprietario o no?
Grazie per la collaborazione.

