Disturbo quiete pubblica

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gandalf
Ritratto di gandalf
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Iscritto: 30/11/2011

Attività economiche:Illegittima l'Ordinanza sui limiti sonori per difetto di motivazione e di istruttoria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2659 del 2014, proposto da:
"......Hotel S.r.l.", in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Dario..., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno, .....;
contro
Comune di ......, in persona del Sindaco p.t.;
Arpac, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ...., Maria Gabriella, elettivamente domiciliata...., c/o Segreteria T.A.R.;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. ..... con cui il dirigente del Comune di ..... ha ordinato a tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori di non superare i limiti di cui alla L. n. 447/1995;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arpac;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il dott. Maurizio ..... e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il dirigente del Comune di ......., con l'ordinanza n. ....., ha ordinato a tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori di non superare i limiti di cui alla L. n. 447/1995. La società ricorrente, con l’odierno ricorso, tempestivamente notificato all’amministrazione interessata e all’Arpac, ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento, deducendo l’incompetenza del dirigente firmatario, in quanto il provvedimento impugnato rientrerebbe tra i provvedimento contingibili e urgenti di competenza del Sindaco e, in ogni caso, l’ illegittimità dello stesso per difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Comune di ..... non si è costituito in giudizio.
L’Arpac si è costituita in giudizio, chiedendo l’estromissione dal giudizio, avendo svolto un ruolo meramente tecnico all’interno del procedimento amministrativo, culminato con l’emanazione del provvedimento impugnato.
Con ordinanza cautelare del 15.1.2015 è stata accolta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene, tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato, come già evidenziato in sede cautelare.
In via preliminare, va disposta l’estromissione dal giudizio dell’Arpac, non essendo legittimata passiva in relazione al ricorso, avendo la stessa effettuato solo attività meramente tecniche all’interno del procedimento amministrativo.
Va poi disatteso il motivo di ricorso teso a censurare l’incompetenza del dirigente ad emanare il provvedimento impugnato, non trattandosi, nel caso di specie, di un’ordinanza contingibile e urgente, in quanto dalla mera lettura del provvedimento emerge che lo stesso è ispirato non da ragioni di particolare urgenza, ma dalla necessità di regolare le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori per allietare e/o intrattenere la propria clientela.
Nonostante il rigetto del primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato è, comunque, illegittimo per difetto di motivazione.
Come è noto, l’azione amministrativa, nel bilanciare gli opposti interessi, deve essere ispirata al principio di proporzionalità, che consiste nel rispetto dell’equilibrio tra gli obiettivi perseguiti ed i mezzi utilizzati; tale principio limita nella misura più ridotta possibile gli effetti che possono prodursi sulla sfera giuridica dei destinatari di un provvedimento amministrativo.
Il rispetto del principio di proporzionalità va verificato secondo la tecnica dei tre gradini: l’idoneità, la necessarietà e l’adeguatezza. L’idoneità è la capacità dell’atto a raggiungere gli obiettivi che lo stesso si propone. Il principio di necessarietà orienta la scelta tra più mezzi astrattamente idonei al raggiungimento dell’obiettivo prefissato e permette di individuare quello ugualmente efficace, ma che incida meno negativamente nella sfera del singolo. Una volta che l’atto è idoneo e necessario, se ne dovrà valutare la tollerabilità da parte del privato in funzione del fine perseguito(adeguatezza).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha ordinato a tutti i titolari di attività economiche che fanno uso di strumenti sonori di far cessare le citate attività entro le ore 1,00 con deflusso di persone fino alle 1,30, senza verificare, tuttavia, se in concreto l’attività commerciale gestita dalla società ricorrente rientrasse tra quelle che comportavano un superamento dei limiti sonori previsti dalla legge e se l’attività della stessa causasse disturbo alla quiete e al riposo delle persone.
Tale difetto di istruttoria si è dipanato sul provvedimento impugnato, rendendolo illegittimo per difetto di motivazione.
Ne deriva che il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato annullato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a..
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone l’estromissione dal giudizio dell’Arpac;
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno....

Non riesco a capire come si possa suonare fino all'una di notte senza recare disturbo; come si possa conciliare questa Sentenza del TAR con ciò:

sentenza n. 25716/08, la Suprema Corte, ha sancito che "...debbano essere multati i gestori dei locali notturni che mettono gli impianti di diffusione della musica all' esterno del locale durante gli orari notturni, indipendentemente dal fatto che i cittadini porgano o meno denuncia per disturbo della quiete pubblica..."

LEGGE REGIONALE APPLICATIVA DELLA LEGGE 447/1985
Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera h) e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

4. Per le attività di cui ai commi 2 e 3, le emissione sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.

Il Comune interessato può concedere, limitatamente al tempo strettamente necessario, deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la struttura sanitaria competente.

Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, 3, 4, 5 e 6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, acquisendo il parere sanitario della competente Azienda sanitaria provinciale al fine di tutelare la salute della popolazione interessata. 

DPR 227/2011
Tutti i p.e. che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni od eventi con diffusione di musica o utilizzano strumenti musicali, hanno l’obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 comma 2 legge 447/1995 (predisposta da tecnico competente in acustica), che tenga conto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica, ovvero ove questo non adottato, dei limiti individuati dal DPCM 14/11/1997 (G.U. nr.280 /01/12/1997).

 

Discoteca con musica troppo alta:condannata per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 gennaio – 9 febbraio 2015, n. 5735 .

Il sindaco:

1) ai sensi dell'art. 10 del TULPS, può sospendere o revocare la licenza di P.E.;

2) ai sensi dell'art. 54 co. 3 del TUEL, può ridurre l'orario l'orario di apertura dei P.E.;

3) ai sensi dell'art. 9 della legge 447/1985 può emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria.

Etc.

Grazie per le risposte

 

 

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