Documenti equipollenti alla carta di identità
Com'è noto a norma dell’art.35 del DPR 445/2000 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il porto d'armi è da considerarsi un valido documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità.
Art.35 – “Documenti di identità e di riconoscimento” - comma 2, infatti, si stabilisce che “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.
E' ancora così?
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