NOTIFICA ORDINANZA RICORSO RESPINTO domicilio eletto
Il GdP ha sollevato un dubbio: se x fa ricorso al Prefetto tramite legale y con elezione di domicilio, la notifica dell'ordinanza (ricorso respinto) va effettuata al domicilio del legale o a casa di x?
Noi abbiamo notificato la notifica ex art. 204 al proprietario, ma il legale al GdP eccepisce che la notifica non è valida perchè andava fatta a lui.
Il GdP si è preso tempo sino a lunedì 23 per decidere, ma pare aderire alla richiesta.
Qualcuno ha disposizioni in merito?
Sto cercando ma è un ago in un pagliaio.
Ho trovato:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticoloDefault/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-06-27&atto.codiceRedazionale=001C0569&atto.tipoProvvedimento=ORDINANZA%20(Atto%20di%20promovimento)
dove dice che : "E' un punto di vista prevalente, anche in dottrina, che questa forma di notificazione e', di regola, facoltativa e concorrente con la notificazione eseguita alla persona secondo le modalita' sopra
indicate; diventa, peraltro, obbligatoria, anche quando l'elezione di domicilio e' stata inserita in un contratto e l'obbligatorieta' e' stata espressamente pattuita."
Qualcuno ha documenti più chiari? Il 204 dice di notificare all'autore della violazione, dovrei essere io a decidere dove e come (residenza, domicilio eletto, tramite messi a mani in luogo libero, esposizione all'albo ...).
Saluti e auguri

