Sanzione accessoria occupazione suolo pubblico strade urbane.

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gandalf
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Iscritto: 30/11/2011

Se un sindaco non intende adottare ordinanza di ripristino stato luoghi e chiusura dell'attivià per cinque giorni ai sensi dell'Art. 3 comma 16 legge nr. 94/2009, di seguito riportato, cosa fare se le occupazioni non cessino?

(Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni).

Informare il prefetto e chiedere ad egli gli adempimenti che avrebbe dovuto adottare il Sindaco?

Grazie

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