Sanzioni fisse per violazioni ai regolamenti comunali

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Giovanni Fontana
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Iscritto: 20/09/2011

Capisco che il quesito non è di stretta pertinenza ma, comunque, ci può comunque riguardare nell'ambito di quelle attività che trovano "sponda" nei regolamenti locali.

Laddove la Giunta Municipale deliberi di stabilire una sanzione fissa (ex art. 16, comma II l. 689/81, come introdotto dall'art. 6-bis del d.L. 92/08) ed il tragressore non si avvalga della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta ovvero proponga ricorso, il dirigente è tenuto a riconfermare l'entità della sanzione stabilita dalla Giunta o deve valutare oggettivamente l'illecito, stabilendo l'entità della sanzione sulla base dei presupposti di cui all'art. 11 della stessa legge?

Secondo me, la sanzione in misura ridotta (fissa o costruita in termini più generali col doppio del minimo o se più favorevole un terzo del massimo) ha solo valore deflattivo e quindi, ha l'unica funzione di evitare che l'Autorità, valuti, caso per caso, ogni violazione.
Diversamente, laddove non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o, meglio ancora, sia stato presentato ricorso, l'Autorità ha comunque l'obbligo di stabilire l'entità della sanzione sulla base della gravità della violazione e gli altri criteri indicati all'art. 11 da ultimo citato

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