Servizio di Polizia Municipale
Si è detto che la decisione di un Comune di:
- sopprimere un corpo di polizia municipale, preso atto dell'insufficienza di personale in organico (sceso al di sotto del numero legale di sette unità);
-modificare l'area di vigilanza nella più ridotta entità organizzativa di servizio autonomo e incardinandola in altro settore al cui vertice è posto un dirigente;
sono attti pienamente conformi al dettato dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986 n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale);
La scelta dell'ente di prevedere però genericamente e indistintamente la controfirma del responsabile del settore per tutti gli atti emessi dal Comandante di polizia municipale è illegittima, poiché contrasta con le prerogative di indipendenza e autonomia del medesimo e con la sua peculiare posizione di vertice del servizio di Polizia municipale assicurate dall'articolo 9 comma 1 della legge n. 65/1986 e dalle conformi disposizioni legislative regionali.
Mi chiedo invece se sia illegittima anche la soppressione del Servizio di Polizia Municipale ossia dell'Ufficio, chiuderlo completamente.
E se ciò vale anche per qualsiasi altro Ufficio Pubblico dell'Ente. (Tecnico, Anagrafe, Tributi, elettorale, etc.)
Se non sia possibile invece quali violazioni in capo ai responsabili?
Grazie

 
      