Circolare modifiche assicurazione

3 risposte [Ultimo contenuto]
ferrocavallo
Ritratto di ferrocavallo
Offline
Iscritto: 16/10/2017

Buongiorno ho dato una lettura alla circolare (ringrazio Cappelletti per la prontissima pubblicazione) sulle modifiche intervenute sull'assicurazione.

Art. 122-bis cap Deroghe
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

Punto 4 allegato 1 della circolare
Considerato che l'art. 122-bis deroga espressamenteanche alle disposizioni dell'art. 193 cds, si ritiene che le ipotesi ivi elencate escludano l'obbligo  assicurativo anche per i veicoli che si trovano sulla strada 2 1 . In caso di sinistro, i danni causati dalla circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa per una delle legittime ipotesi di cui all'art. 122-bis sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, giusta previsione del comma 4 del medesimo art. 122-bis cap.

Nota 21 della circolare

Di conseguenza , appare legittimo che il veicolo sequestrato perché privo di copertura assicurativa possa  essere condotto nel luogo scelto per la custodia dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo accertatore, qualora non vi siano altri motivi ostativi.
 

Quindi dopo aver effettuato un 193 con sequestro ed affidamento al conducente o proprietario debba scrivere sul verbale che il veicolo può raggiungere il luogo di custodia con le proprie ruote. Un luogo di custodia lontano anche 100 km. Ho capito bene?

Grazie 

SOPROV.it © 2011 C.F. MBRNGL54E26G478U, per info clicca qui.