articolo 187 CdS

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SalvatoreTaronna
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Iscritto: 20/09/2011

Un quesito riguardante principlamente l'articolo 187 CdS: a seguito di incidente stradale, il conducente (che non sia stato sottoposto ad accertamento preliminare con precursore e che non mostri segni evidenti di alterazione) può rifiutarsi di seguire la pattuglia presso il Pronto Soccorso per gli accertamenti tossicologici senza incorrere nelle pene previste dal comma 8? Mi spiego meglio: sempre in caso di incidente, l'accertamento dello stato di ebbrezza va eseguito ordinariamente con etilometro e solo nel caso la persona resti ferita ed abbisogni di cure mediche tale accertamento può essere eseguito presso la struttura sanitaria presso la quale la stessa è trasportata. Ne risulta, e la giurisprudenza sembra averlo chiarito, che qualora la persona non sia ferita può rifiutarsi di recarsi in Pronto Soccorso per gli accertamenti alcolemici senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 186. Tornando al tema del quesito, gli accertamenti tossicologici non possono essere effettuati con uno strumento come l'etilometro in dotazione alle pattuglie o presso il Comando e dunque l'accertamento va eseguito necessariamente presso le struttre sanitarie. Fatta questa premessa, e torno alla domanda iniziale, la persona (sempre coinvolta in sinistro), che non è stata "testata" con precursore e che non presenti sintomi evidenti di alterazione, può rifiutarsi legittimiamente e impunemente di eseguire gli accertamenti tossicologici presso l'ospedale poiché non necessita di cure mediche? Sembrerebbe di sì, visto che l'articolo 187 non prevede che gli accertamenti possano essere eseguiti "in ogni caso di incidente stradale" (come il 186) ma solo alle condizioni su esposte, ovvero nel caso presenti sintomi o nell'ipotesi in cui l'esito del precursore sia positivo. Voi che ne pensate?    

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