Riforma Giustizia - procedibilità reato di fuga su I.S. con feriti
La recente riforma attuata con il d.lgs 150/2022 ha introdotto la perseguibilità a querela per il reato di Lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis c.p. se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste da detto articolo.
Quindi la fuga in caso di lesioni personali stradali (gravi o gravissime), prevista dall'art. 590-ter c.p. come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 590-bis, diventa procedibile a querela (in quanto è una circostanza aggravante, ma è prevista da un articolo diverso dal 590-bis c.p.)
Invece la fuga in caso di incidente stradale con lesioni lievi rimane procedibile d'ufficio come reato previsto e punito dall'art. 189 c.6 C.d.S.
Quindi, per la medesima condotta, si procede d'ufficio per il fatto avente conseguenze più lievi e a querela di parte per il fatto più grave.
Mi sembra un'assurdità, o forse mi sono perso qualcosa.