Disciplina rinnovo patenti di guida

Codice della Strada
Ai fini del rinnovo di validità di una patente di guida, i medici e le strutture di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso articolo e strutture di cui all’articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’esito di ciascuna visita medica per la conferma dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente, all’ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, una comunicazione dei contenuti del certificato medico

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